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Ordinanza — n. 11061/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prison lawyer meetings held at the nearest facility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the prisoner's complaint. The petitioner argued that lawyer meetings should occur at the prison where he is detained, while the state contended that holding them at the nearest facility prevents unauthorized contact with non-authorized individuals. The court ruled that this restriction is reasonable and consistent with established case law, thereby validating the administrative circular.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; In special prison regimes, requiring lawyer meetings at the nearest facility to prevent unauthorized contact is a reasonable restriction.

Parole chiave

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special prison regime lawyer access reasonable restriction prison administration inadmissible appeal procedural admissibility contact prevention ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
Considerato che Domenico Gallico, detenuto in regine di cui all'art. 41-bis I.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18373 del 30/03/2022, Attanasio
Sez. 1, n. 46021 del 21/10/2021, Attanasio
Sez. 1, n. 46021 del 21/10/2021, Attanasio, non mass.); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Domenico Gallico, detenuto in regine di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città, che ha negato che i colloqui con il difensore avvenissero tramite apparecchi allocati presso lo studio professionale; ricordato il principio di diritto espresso in sede di legittimità, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, secondo cuìj «In tema di regime penitenziario speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è legittima la previsione della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, che, al fine di stabilire l'identità dell'interlocutore, richiede che i colloqui telefonici con il difensore avvengano presso l'istituto penitenziario più vicino, in quanto la limitazione, atta a prevenire il pericolo della interlocuzione del detenuto con soggetti non aventi titolo alla comunicazione, è conforme al principio di ragionevolezza delle restrizioni» (Sez. 1, n. 18373 del 30(03/2022, Attanasio, Rv. 283058;

Sez. 1, n. 46021 del 21/10/2021, Attanasio, non mass.); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre