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Ordinanza — n. 11060/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order denying criminal continuity due to lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize criminal continuity between two separate offenses. The appellant argued that the crimes shared identical territorial scope, temporal overlap, and modus operandi, yet the court emphasized that mere homogeneity of violations is insufficient without proof of a single prior criminal resolution. The decision rests on the finding that the distinct roles of the appellant in two different criminal groups and the indefinite nature of their programs negated the necessary unity of criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2 cod. pen.: The recognition of criminal continuity requires a rigorous verification of whether subsequent offenses were programmed at the time of the first, and mere homogeneity of violations or spatial-temporal contiguity is insufficient without evidence of a single antecedent criminal resolution.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal design association for delinquency judicial execution single criminal resolution concorso ideale doppia punibilità correità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Michele Angeliní ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
(Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R.
Art. 76 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Michele Angeliní ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, Napolitano
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINI MICHELE nato a BARI il 16/10/1993 avverso l'ordinanza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Michele Angeliní ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo, deduce violazione di legge penale, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, pure richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l'identità dell'ambito territoriale di operatività dei due sodalizi, la sovrapponibilità temporale delle condotte, infine l'analogia del modus operandi; ribadito il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dì cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); richiamato, con particolare riferimento alla continuazione tra reati associativi, l'ulteriore consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui - qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi - è possibile ravvisare il vincolo della continuazione solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario) (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786); ricordato infine che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, ossia la diversità dei partecipi ai due sodalizi e il ruolo svolto dal ricorrente in ciascuno di essi, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; considerato che - a fronte di tale congrua e logica motivazione - la difesa si è limitata a invocare l'erroneità della decisione del giudice dell'esecuzione, riproponendo le argomentazioni contenute nell'originaria istanza di riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen.; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio