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Ordinanza — n. 11058/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; execution judge correctly rejected continuity claim due to two-year gap between crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mauro Masciavè's appeal inadmissible against the Velletri Tribunal's rejection of his request for criminal continuity. The lower court found that despite similar methods, a two-year temporal gap between the extortion attempts indicated habitual behavior rather than a single criminal plan. Consequently, the Court upheld the execution judge's reasoning that the distance between acts negated the presumption of continuity.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; When crimes are committed at a significant temporal distance, the continuity of criminal design is presumed absent unless proven otherwise.

Parole chiave

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criminal continuity temporal distance habitual behavior execution phase criminal design inadmissible appeal judicial discretion criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Mauro Masciavè ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Mauro Masciavè ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Cass. Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Cass. Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia
Cass. Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIAVE' MAURO nato a ANDRIA il 21/08/1965 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Mauro Masciavè ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l'omogeneità delle condotte, l'identità del modus operandi e la sostanziale contiguità temporale tra i fatti, sol che si consideri il tempo in cui, medio tempore, il ricorrente è stato ristretto a seguito della commissione della prima estorsione; ribadito il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando che si tratta di reati contro il patrimonio (estorsioni), ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso la distanza temporale (di due anni) tra i fatti ed ha altresì evidenziato come le asserite analoghe modalità esecutive fossero piuttosto ascrivibili ad una abitualità nella commissione di reati, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui, <ICaso di reati commessi 1,03) a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione l:Ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen jurís, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.

Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente tg condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il