Cassation court dismisses appeal against surveillance tribunal order for extending differentiated detention regime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Vottari's appeal against the surveillance tribunal's order inadmissible. Vottari argued the tribunal failed to critically assess evidence regarding his continued role in the 'Pesce-Vottari' criminal organization, merely repeating the ministerial decree. The court rejected this, ruling the appeal lacked autonomy and failed to connect its arguments to the tribunal's legal evaluation of probable connections to organized crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The appeal against a surveillance tribunal order extending differentiated detention must be substantively linked to the tribunal's legal reasoning; mere assertion of facts without demonstrating how they contradict the court's assessment of probable criminal connections renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOTTARI FRANCESCO nato a LOCRI il 16/07/1971 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, nell'unico, articolato, motivo il ricorrente Francesco Vottari deduce che il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo e articolate con memoria - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero vaghi e generici, non essendovi prova che il detenuto possa ritenersi tuttora vertice dellk`ndragheta e, in particolare, dell'omonima cosca Pesce-Vottari - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità nel detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; ritenuto che il motivo - privo di autosufficienza e meramente assertivo sui punti del negato ruolo verticistico e dell'avvenuta debellatio della consorteria criminale di stampo mafioso - non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata che, nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361;
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248), ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ricordato che non è richiesto che tali collegamenti emergano con certezza, essendo necessario e sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221;
Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508); rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore