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Ordinanza — n. 11055/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal claiming discriminatory food restrictions violate constitutional equality rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Rao's appeal inadmissible, rejecting his claim that food restrictions in L'Aquila discriminated against him compared to other prisons. The court found the grievances specific and unrelated to the previously established issue of unequal treatment between ordinary and differentiated regime inmates within the same facility. Consequently, the court ruled that the administrative catalog of goods does not infringe on subjective rights and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 41-bis I. 26 luglio 1975 n. 345: The court holds that differences in the catalog of goods available to inmates in differentiated regimes across different prisons do not constitute a violation of the constitutional principle of equality, provided the goods are congruent with health needs and no concrete subjective right is infringed.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional equality rights prisoner food catalog administrative discrimination differentiated prison regime inadmissible appeal subjective rights infringement penitentiary administration disparità di trattamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Art. 41-bis I. 26 luglio del 1975 n. 345 (Ord. pen.)
Art. 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2017
art. 3 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia in proc. Gallico
Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della giustizia in proc. Mazzei
281794; Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della giustizia in proc. Mazzei, Rv.
Sez. 7 n. 43172 del 13/10/2022, La Rocca
Sez. 7, n. 29536 del 07/07/2022, Gallico
Sez. 7, n. 29536 del 07/07/2022, Gallico, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAO GIOVANNI nato a CASTROREALE il 20/04/1961 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che le censure dedotte nel ricorso di Giovanni Rao - il cui difensore si duole della violazione dell'art. 3 Cost., lamentando che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila non ha adeguatamente valutato che le restrizioni riguardanti l'acquisto di generi alimentari nella casa Circondariale di L'i.quila avevano effetto discriminatorio non solo rispetto ai detenuti comuni, ma anche rispetto a quelli sottoposti a regime differenziato di altri istituti di pena (quali l'Istituto di Milano Opera) il cui catalogo di beni acquistabili al sopravvitto è più ampio - sono aspecifiche; premesso che la doglianza svolta nel ricorso non concerne il ben diverso tema della disparità di trattamento, all'interno del medesimo istituto di pena, tra detenuti comuni e detenuti in regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis I. 26 luglio del 1975 n. 345 (Ord. pen.), in relazione al quale si è ritenuta «illegittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel modello 72 dei detenuti ordinari, poiché la previsione di un regime differenziato, relativamente a quei beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un'irragionevole afflittività aggiuntiva del regime carcerario differenziato» (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia in proc.

Gallico, Rv. 281794; Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della giustizia in proc. Mazzei, Rv. 281618); rilevato che si verte, invece, in tema di dedotta disparità di trattamento tra detenuti della Casa circondariale di L'Aquila e detenuti di altri Istituti di pena, dotati di un più ampio catalogo di cibi inseriti nel modello 72, e considerato che, sul punto, l'ordinanza ha evidenziato che:

i) il diritto alla "non discriminazione" tra detenuti è garantito dall'avvenuta parificazione dei due modelli 72, quello dei detenuti a regime ordinario e quello dei detenuti a regime differenziato, non risultando discrasie ed essendo l'accesso alle istanze secondo il modello 393 consentito a tutta la popolazione carceraria; ii) l'eventuale differenza di generi alimentari tra il "modello 72" in vigore per i detenuti sottoposti al regime differenziato presso l'Istituto di Milano Opera (ovvero altri Istituti di pena) e quello in vigore per i detenuti sottoposti allo stesso regime presso la casa circondariale di L'Aquila è priva di rilievo, in quanto non lesiva in concreto di alcun diritto soggettivo, essendo il catalogo di cui al "modello 72" di quest'ultimo istituto relativo ad una serie di prodotti congrui rispetto alle esigenze alimentari e di salute della popolazione detenuta; iii) la mancanza all'interno di esso di prodotti presenti nei modelli in uso presso altri carceri da un lato non incide su una posizione di diritto soggettivo, dall'altro non costituisce un comportamento illegittimo dell'amministrazione penitenziaria determinante un danno, concreto e individuato, a un diritto; iv) è comunque consentito, in base allo stesso art. 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, di integrare o modificare il catalogo in presenza di particolari esigenze del singolo detenuto, da rappresentare all'amministrazione penitenziaria; considerato che - a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici - il ricorrente si limita a insistere, in via del tutto generica, sulla disparità di trattamento tra detenuti appartenenti a istituti penitenziari, in violazione dell'art. 3 Cost.; ritenuto, conclusivamente, che qualsiasi vita comunitaria prevede inevitabilmente, per ragioni organizzative, limiti di vario tipo, ivi compresi quelli nell'accesso diretto ai generi alimentari, senza che da ciò possa derivare un grave e attuale pregiudizio all'esercizio di un diritto, anche in considerazione dell'obiettiva circostanza che al detenuto è comunque garantito un vitto sufficiente, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali (Sez. 7 n. 43172 del 13/10/2022, La Rocca, non mass.;

Sez. 7, n. 29536 del 07/07/2022, Gallico, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023