Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to new criminal conduct violating trust.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked semi-liberty because the appellant committed aggravated private violence, violating the trust required for the treatment regime. The court rejected the appeal as it sought to re-evaluate facts already established as binding in the legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: The Court of Cassation reviews only the legality of the lower court's decision; it cannot re-evaluate facts found to be binding, and appeals attempting to provoke a new assessment of insusceptible circumstances are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: CARONE PIETRO nato a TARANTO il 03/11/1984 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Pietro Carone, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha revocato la misura della semilibertà concessagli; ricordato ched.i fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento e che, in tale prospettiva, legittimamente può essere attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez Roimer Alexi, Rv. 277452;
Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357) ; ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale in ordine a tutti questi profili, esente da vizi logici e giuridici, valorizzando la circostanza che il condannato aveva posto in essere condotte contrarie alle prescrizioni e integranti illecito penale (violenza privata aggravata), per le quali è intervenuto rinvio a giudizio; rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, siccome insindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore