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Ordinanza — n. 11051/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to new criminal conduct violating trust.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked semi-liberty because the appellant committed aggravated private violence, violating the trust required for the treatment regime. The court rejected the appeal as it sought to re-evaluate facts already established as binding in the legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: The Court of Cassation reviews only the legality of the lower court's decision; it cannot re-evaluate facts found to be binding, and appeals attempting to provoke a new assessment of insusceptible circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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semi-liberty revocation trust violation criminal conduct inadmissible appeal binding facts Cassation review procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 176 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez Roimer Alexi
Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq
Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: CARONE PIETRO nato a TARANTO il 03/11/1984 avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Pietro Carone, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha revocato la misura della semilibertà concessagli; ricordato ched.i fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento e che, in tale prospettiva, legittimamente può essere attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez Roimer Alexi, Rv. 277452;

Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357) ; ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale in ordine a tutti questi profili, esente da vizi logici e giuridici, valorizzando la circostanza che il condannato aveva posto in essere condotte contrarie alle prescrizioni e integranti illecito penale (violenza privata aggravata), per le quali è intervenuto rinvio a giudizio; rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, siccome insindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore