Italian Court dismisses appeals regarding sentencing discretion and deportation re-entry crime arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, rejecting claims of excessive sentencing and erroneous legal qualification. The court affirmed that judges possess discretionary power in sentencing based on established criteria, requiring only a general argumentation rather than detailed justification for sentences below the average. Furthermore, the court ruled that a foreigner's re-entry into Italy after deportation constitutes a distinct crime that coexists with the execution of the original sentence, validating the lower court's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5; art. 13, comma 13-bis: The court's assessment of sentencing discretion is unreviewable in appeals if arguable, and a foreigner's unauthorized re-entry after deportation constitutes a separate crime that coexists with the execution of the original sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAFA FLAVIO nato il 25/02/1992 BACUKU RUDOLF nato il 11/05/1992 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Rudolf Bacuku ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce Catazinte, con un unico motivo, violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, lamentando come immotivatamente la pena fosse stata parametrata in misura superiore di un anno rispetto al minimo edittale, sulla scorta di una non meglio chiarita particolare "odiosità della condotta", reputata distonica dal ricorrente in considerazione della circostanza che egli non avesse mai commesso azioni analoghe; considerato che avverso la sentenza in preambolo ricorre altresì Flavio Tafa il quale, con un unico motivo di doglianza, lamenta che la pronuncia è caratterizzata da erronea qualificazione del fatto in quanto egli venne espulso dal territorio dello Stato in esecuzione di decreto dispositivo di tale sanzione, sostitutiva della detenzione in carcere, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo in applicazione dell'art. 16, comma 5, del t.u. immigrazione e la violazione del divieto di far rientro in Italia non consentirebbe di affermare la sussistenza del delitto oggetto di contestazione, bensì determinerebbe il semplice ripristino dello stato di detenzione in carcere per la prosecuzione della parte residua di esecuzione della pena detentiva sostituita con l'espulsione; ritenuto che tutti il motivi di ricorso sono manifestamente infondati; rilevato, in particolare, che il ricorso di Bacuku oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), e che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato che la sentenza impugnata, nel richiamare quali elementi di valutazione le modalità della condotta e la sua gravità, palesemente adempie - c l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico e considerato che la gravità e odiosità della condotta si evinceo dal complesso della sentenza e, segnatamente, laddove per il diniego delle circostanze attenuanti generiche il Giudice fa riferimento all'uso da parte del ricorrente di numerosi alias, ai suoi plurimi e gravi precedenti penali; considerato, quanto al ricorso di Tafa, che «In tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, qualora il predetto faccia rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato nei dieci anni dal giorno in cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha ricevuto attuazione, si configura il delitto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, di detto decreto, che non resta escluso in ragione del ripristino dell'esecuzione della pena, ma concorre con essa » (Sez. 1, n. 9921 del 13(02/2020, Zotaj Klodian, Rv. 278504), né «resta escluso in ragione dell'essere stata l'espulsione materialmente eseguita dopo l'avvenuta espiazione della pena stessa, non perdendo per ciò solo il relativo decreto validità ed efficacia»(Sez. 1, n. 23705 del 18/06/2020, Aliaj Ilir, Rv. 279929); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 20