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Ordinanza — n. 11046/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial court failed to verify his absolute inability to pay the provisional sum required for the conditional sentence suspension. The court rejected this claim, ruling that the trial judge correctly applied the principle that a revocation order is declarative and does not preclude considering an absolute impossibility to fulfill obligations.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma primo, cod. pen.; The revocation of a conditional sentence suspension is a declarative act requiring the judge to recognize the failure to meet conditions, without preventing the consideration of an absolute impossibility to fulfill obligations deduced by the convicted person in execution proceedings.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit impossibility to pay inadmissible appeal court costs and fine revoca della sospensione condizionale ripristino dell'effetto sospensivo impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma primo, cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEARDI PACE GIUSEPPE nato a MELFI il 02/03/1964 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza del lo stesso Tribunale in data 26 marzo 2018, irrevocabile il 2 febbraio 2021, per non avere egli ottemperato all'obbligo del pagamento della provvisionale cui il beneficio era stato subordinato; considerato altresì che, nell'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge penale, avendo il giudice a quo erroneamente omesso di verificare l'impossibilità dell'imputato di adempiere al pagamento delle somme indicate nella sentenza; letti i motivi nuovi e la memoria di replica in data 12 dicembre 2022; ritenuto che si tratta di censure manifestamente infondate, essendosi il Tribunale attenuto al corretto principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui «Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena: previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen., ha natura dichiarativa e richiede al giudice una attività ricognitiva del mancato assolvimento della condizione che, tuttavia, non impedisce di prendere in considerazione l'assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio» (Sez. 3 n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466) e che correttamente non è stato ritenuto assolto l'onere di allegazione dei fatti che avrebbero reso oggettivamente impossibile adempiere alla condizione con la mera richiesta di rinvio formulata in sede di udienza al fine di verificare l'esito negativo di un finanziamento; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. <1 Così deciso il