Ordinanza — n. 11045/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHOSHARI LILJINA nato a POGRADEC( ALBANIA) il 30/09/1985 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; t Considerato che Liljina Shoshari ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva revocato la misura della detenzione domiciliare concessale il 27 aprile 2021; rilevato che - in disparte dell'avvenuta irrituale rinunzia al ricorso con atto, pervenuto in data 22 novembre 2022, a firma della stessa Shoshari, e tuttavia priva dell'autentica della firma da parte dei difensore - il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse poiché, come risulta dall'accesso al Dap, la ricorrente è stata successivamente nuovamente ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare; considerato, quindi,Nla condannata non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11045/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; t Considerato che Liljina Shoshari ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva revocato la misura della detenzione domiciliare concessale il 27 aprile 2021; rilevato che - in disparte dell'avvenuta irrituale rinunzia al ricorso con atto, pervenuto in data 22 novembre 2022, a firma della stessa Shoshari, e tuttavia priva dell'autentica della firma da parte dei difensore - il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse poiché, come risulta dall'accesso al Dap, la ricorrente è stata successivamente nuovamente ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare; considerato, quindi,Nla condannata non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHOSHARI LILJINA nato a POGRADEC( ALBANIA) il 30/09/1985 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Liljina Shoshari ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva revocato la misura della detenzione domiciliare concessale il 27 aprile 2021; rilevato che - in disparte dell'avvenuta irrituale rinunzia al ricorso con atto, pervenuto in data 22 novembre 2022, a firma della stessa Shoshari, e tuttavia priva dell'autentica della firma da parte dei difensore - il Collegio ha riscontrato la carenza di interesse poiché, come risulta dall'accesso al Dap, la ricorrente è stata successivamente nuovamente ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare; considerato, quindi,Nla condannata non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.
U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976); ritenuto che, da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 12 gennaio 2023 • Il Consigliere estensore Il Presi