Ordinanza — n. 11044/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE FRANCESCO nato a PALERMO il 30/03/1971 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Francesco Leone ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli il 13 giugno 2019; ritenuto che l'ordinanza sì sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova - contrariamente a quanto lì sostenuto - non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che il condannato aveva posto in essere condotte contrarie alle prescrizioni e integranti illecito penale (minaccia aggravata dall'uso di urt arma da fuoco), ma ha fatto opportuno riferimento alle ulteriori, significative, circostanze che il condannato non aveva provveduto neppure a iniziare l'attività risarcitoria o socialmente utile prescritta nell'ordinanza concessiva della misura alternativa, sicché, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti chiari sintomi dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova ormai fallita;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11044/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi cheliudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE FRANCESCO nato a PALERMO il 30/03/1971 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Francesco Leone ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessagli il 13 giugno 2019; ritenuto che l'ordinanza sì sottragga alle censure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell'affidamento in prova - contrariamente a quanto lì sostenuto - non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che il condannato aveva posto in essere condotte contrarie alle prescrizioni e integranti illecito penale (minaccia aggravata dall'uso di urt arma da fuoco), ma ha fatto opportuno riferimento alle ulteriori, significative, circostanze che il condannato non aveva provveduto neppure a iniziare l'attività risarcitoria o socialmente utile prescritta nell'ordinanza concessiva della misura alternativa, sicché, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti chiari sintomi dell'allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova ormai fallita;
Ritenuto altresì che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi cheliudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.
Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca