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Ordinanza — n. 11043/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to lack of concrete prior conviction evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the suspended sentence. The applicant argued that the trial judge should have known about prior suspended sentences, but the court found no concrete documentary evidence of these convictions in the file. Consequently, the court ruled that the lack of specific proof meant the cause for revocation was not established, and the appeal was rejected with costs.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 168, comma 3, cod. pen.: The execution judge must revoke a suspended sentence if prior suspended sentences exist, but only if such facts are concretely documented in the file; mere generic references to prior records without specific conviction certificates do not constitute sufficient proof to trigger revocation.

Parole chiave

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suspended sentence revocation execution judge duties prior convictions evidence documentary proof requirement cassation inadmissibility revoca della sospensione condizionale pene condizionali liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4, cod. pen.
Art. 168, comma 3, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 23133 dei 9/7/2020, Bordonaro
Cass. Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERGHINI MARIACRISTINA nato a TORINO il 04/05/1973 avverso l'ordinanza del 01/06/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Maria Cristina Alberghini ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena di due mesi di reclusione di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 marzo 2016, irrevocabile il 10 aprile 2017; ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 dei 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832); ritenuto che il Giudice del provvedimento impugnato si è mosso nell'alveo di tale principio e ha correttamente posto in rilievo che il giudice della cognizione - quando ha concesso la terza e, come tale, contra ius, sospensione condizionale della pena - non era a conoscenza della causa ostativa determinata dalla duplice pregressa concessione del beneficio, come rilevato dal fascicolo all'uopo acquisito e che ciò ha fatto sulla base del combinato disposto degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., nonché del principio espresso da Cass.

Sez. U 23 aprile 2015, n. 37345, Longo (Rv. 264381), che ha espressamente richiamato; ricordato che l'orientamento qui riaffermato opera un esplicito riferimento, quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca, non alla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti e che, in particolare, la sentenza S.U. Longo ha precisato che, in relazione allo specifico punto della decisione relativo alla concessione dei benefici, opera la preclusione del giudicato in senso "debole" (con riferimento alle questioni dedotte e decise, ma non anche a quelle deducibili), sicché se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalla documentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di una causa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata, nemmeno implicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa non si forma il giudicato sostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva; ritenuto, in tale cornice, che - in assenza di un certificato del casellario giudiziale o altro atto dal quale risultasse con certezza la presenza di condanne condizionalmente sospese - correttamente il Giudice dell'esecuzione ha reputato ininfluente, ai fini della sicura conoscenza da parte del giudice della cognizione, la presenza, in un atto di Polizia giudiziaria presente nel fascicolo, di un generico riferimento a «precedenti penali e di polizia»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il C