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Ordinanza — n. 11042/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; prisoner's censure appeal rejected due to lack of new grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dario Ribaudo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had correctly rejected the early release request based on disciplinary infractions involving threats and aggression, which the prisoner failed to challenge with new arguments. The court ruled that since the lower court adequately evaluated the facts and the prisoner merely repeated previous criticisms, the appeal lacked merit and proper form.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to present new grounds or if the lower court's decision is already fully substantiated by the record, particularly when the appellant merely reiterates previously rejected arguments without addressing the specific disciplinary violations that hindered reintegration.

Parole chiave

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early release appeal disciplinary infractions reintegration process inadmissible appeal procedural defects prisoner conduct court costs sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 54 Ord. pen.
Art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
pen., dall'art. 103 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt
Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri
Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv.
Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P.
Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra
280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv.
Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, Tabet
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv.
Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato
Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace
Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv.
Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo
271595; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBAUDO DARIO nato a PALERMO il 05/02/1979 avverso l'ordinanza del 27/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Dario Ríbaudo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha parzialmente confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato in relazione ali,alcuni semestri di pena espiata; richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743 - 01;

Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01;

Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428 - 01); ribadito che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497;

Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, confermando il rigetto della liberanticipata in relazione ai semestri in occasione dei quali si erano verificati gravi episodi sanzionati in via disciplinare (minaccia di morte ad un agente di polizia penitenziaria e aggressione a un detenuto), l'annullamento della cui sanzione disciplinare era avvenuto per meri motivi formali; rilevato altresì che, a fronte di una congrua valutazione sulla gravità di tali fatti ritenuti sicuro indice di pervicacia criminale del reo e di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il