Cassation court dismisses appeal against disciplinary isolation sanction for greeting another detainee under special regime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the disciplinary sanction of seven days of isolation imposed on a detainee under the special regime of Article 41-bis. The lower court correctly determined that a greeting containing a request for social group transfer constituted a communicative act rather than a neutral declaration. The court rejected the appellant's arguments as lacking merit and noted the lower judge was prohibited from reviewing the substantive merits of the sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; In matters of restrictions on communication between detainees of different social groups under the special regime, a mere neutral greeting does not constitute communication unless it conveys specific information; however, the surveillance judge is prohibited from evaluating the substantive merits of a disciplinary sanction other than isolation or exclusion from common activities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MASSIMO nato a CASAL DI PRINCIPE il 18/12/1974 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Massimo Russo, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva confermato la sanzione disciplinare dell'isolamento durante l'ora d'aria, per la durata di sette giorni, inflittagli dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Cuneo perché aveva salutato un altro detenuto, anch'egli sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., appartenente a diverso gruppo di socialità; ribadito che «In tema di restrizioni nella comunicazione tra detenuti di diversi gruppi di socialità, sottoposti al regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., per "comunicazione" deve intendersi il processo di trasmissione di una informazione da un individuo ad un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato, non rientrandovi, quindi, una mera dichiarazione di saluto di natura neutra» (Sez. 1, n. 35215 del 07/10/2020, Della Medaglia, Rv. 280055) ; rilevato che, nella specie, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha rilevato come la dichiarazione non potesse considerarsi di natura neutra, potendosi in essa cogliere la particolare informazione costituita dal personale intento del detenuto di formulare un'istanza («domandina di socialità») e che dunque l'atto aveva un vero e proprio intento comunicativo; fronte di una siffatta valutazione, che reca in sé i tratti di un apprezzamento di natura eminentemente fattuale, il ricorrente sì è limitato a riproporre le medesime censure superate dal Tribunale e, segnatamente, ad affermare che quell'atto non doveva considerarsi come una forma di comunicazione e che il provvedimento non era adeguatamente motivato sotto il profilo del disvalore della condotta e della sua idoneità a sorreggere la sanzione disciplinare; doglianza, quest'ultima, che non tiene in considerazione dell'ulteriore principio di diritto espresso in sede di legittimità secondo cui, «In tema di ordinamento penitenziario, è inibita al magistrato di sorveglianza, investito di reclamo contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune, ogni valutazione sul merito della sanzione stessa» (Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605); rilevato che, alla suindicata motivazione del giudice specializzato, il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere