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Ordinanza — n. 11039/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court's denial of home detention due to poor prison conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11039/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Surveillance Court's refusal of home detention and probation. The appellant argued the judge unfairly devalued positive prison observations and made an unjustified negative prognosis. The court found the lower judge properly weighed the appellant's poor work ethic, disciplinary violations, and lack of engagement with his criminal past.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Art. 48 Ord. pen.: The specialized judge must exercise discretionary evaluation of the convict's personality and reintegration suitability, weighing all treatment evolution and behavioral factors without being bound by prior reports, allowing a final prognosis based on a balanced assessment of residual danger.

Parole chiave

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surveillance court discretion home detention denial probation conditions prison conduct evaluation reintegration prognosis inadmissible appeal residual danger assessment assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 Ord. pen.
Art. 48 Ord. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTENE MONCADA CRISTIAN ANDREAS nato il 09/01/1988 avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Cristian Andreas Pastene Moncada ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le sue istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l'unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, dequotato gli elementi favorevoli risultanti dall'osservazione penitenziaria (attività di studio e richiesta di svolgimento di attività lavorativa) e negato l'accesso ai benefici, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che, tanto nel caso dell'affidamento in prova, che in quello di detenzione domiciliare, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato; ritenuto che è nell'alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, di segno opposto a quello sunteggiato nel ricorso (vi si evidenziano, invero, la scarsa lealtà nella ricerca di attività lavorativa, richiesta senza l'indicazione dello stato di detenzione , i plurimi e gravi rilievi disciplinari che hanno caratterizzato la condotta carceraria, l'atteggiamento di totale chiusura nei riguardi del proprio passato criminale e la minimizzazione delle condotte illecite e dei menzionati rilievi disciplinari) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione a ciascuna di dette misure; considerato che, in tale valutazione, quel giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest'ultimo l'indice di risocializzazione richiesto dall'art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l'evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto - con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede - a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso; ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 I