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Ordinanza — n. 11038/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11038/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11038/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLIA GIUSEPPE nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 30/09/1983 avverso l'ordinanza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; -s- Considerato che Giuseppe Foglia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Nota, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l'omogeneità dei titoli di reato (detenzione di un arma di piccolo calibro) e la consapevole decisione di conservarne il possesso e la detenzione; ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, poiché esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati sulla scorta della mancanza di prova che l'arma detenuta e portata in luogo pubblico nel 2011 fosse la stessa utilizzata per commettere l'estorsione ai danni di un cittadino extracomunitario sei anni prima e che, in ogni caso, andava esclusa la plausibilità di una ricostruzione secondo la quale quando, nel lontano 2006. aveva commesso l'estorsione con detta arma si era già prefigurato che l'avrebbe recata con sé nel 2011; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11038/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l'omogeneità dei titoli di reato (detenzione di un arma di piccolo calibro) e la consapevole decisione di conservarne il possesso e la detenzione; ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, poiché esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati sulla scorta della mancanza di prova che l'arma detenuta e portata in luogo pubblico nel 2011 fosse la stessa utilizzata per commettere l'estorsione ai danni di un cittadino extracomunitario sei anni prima e che, in ogni caso, andava esclusa la plausibilità di una ricostruzione secondo la quale quando, nel lontano 2006. aveva commesso l'estorsione con detta arma si era già prefigurato che l'avrebbe recata con sé nel 2011; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

Parole chiave

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porto abusivo di armi reato continuato infrazione alla legge sulle armi prova del dolo arma personale traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Giuseppe Foglia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Nota, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLIA GIUSEPPE nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 30/09/1983 avverso l'ordinanza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; -s-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giuseppe Foglia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Nota, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste l'omogeneità dei titoli di reato (detenzione di un arma di piccolo calibro) e la consapevole decisione di conservarne il possesso e la detenzione; ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, poiché esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati sulla scorta della mancanza di prova che l'arma detenuta e portata in luogo pubblico nel 2011 fosse la stessa utilizzata per commettere l'estorsione ai danni di un cittadino extracomunitario sei anni prima e che, in ogni caso, andava esclusa la plausibilità di una ricostruzione secondo la quale quando, nel lontano 2006. aveva commesso l'estorsione con detta arma si era già prefigurato che l'avrebbe recata con sé nel 2011; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P