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Ordinanza — n. 11037/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11037/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11037/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 21/05/1958 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Michele Zagaria ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Napoli, decidendo sul reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari iella stessa città ha trattenuto la corrispondenza in arrivo (missiva della sorella Gesualda Zagaria); ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo, ovvero che lo stampato riporti fatti di cronaca, per lo più locale, tali da consentire al detenuto di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali del territorio di provenienza e di verificare l'esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all'esterno» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11037/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888;

Parole chiave

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diritto alla corrispondenza sospensione dell'istruzione censure procedurali corrispondenza con il difensore motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione della cancellazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 21/05/1958 avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Michele Zagaria ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Napoli, decidendo sul reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari iella stessa città ha trattenuto la corrispondenza in arrivo (missiva della sorella Gesualda Zagaria); ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo, ovvero che lo stampato riporti fatti di cronaca, per lo più locale, tali da consentire al detenuto di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali del territorio di provenienza e di verificare l'esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all'esterno» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888;

Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472); ricordato ancora che, con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo al detenuto, l'esigenza di non renderne noto il contenuto che l'amministrazione assume essere pericoloso ove conosciuto dal suo destinatario limita il controllo giurisdizionale alla verifica del motivo del trattenimento e del fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivamente valutato dall'organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692;

Sez. 7 n. 35126 del 10/03/2021, Graviano, non mass.); rilevato, sotto l'altro aspetto in motivo dedotto, che nei procedimenti di reclamo regolati dall'ordinamento penitenziario, il giudice di secondo grado è investito, nei limiti del devoluto, di pieni poteri cognitivi e decisori, e può anche procedere a integrare la motivazione del provvedimento giudiziale reclamato, senza che ciò violi il principio del doppio grado di giurisdizione, di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che può considerarsi soddisfatto (vedi Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertacca, Rv. 262397) con la previsione anche del solo ricorso per cassazione; ritenuto che, nel caso in esame, l'onere di motivazione è stato senz'altro assolto dalla Corte di appello, nell'esercizio del suindicato potere d'integrazione del provvedimento del giudice di primo grado e che, dunque, l'autorità giudiziaria ha preso visione della missiva e ha validato la valutazione che ha giustificato il trattenimento, specificando che la parte ritenuta pericolosa riguardava i passaggi della missiva nei quali si faceva riferimento a scelte difensive a ragione ritenute pericolose per le investigazioni; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente 1,4 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigl