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Ordinanza — n. 11035/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11035/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11035/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA NICOLA nato a CIMITILE il 23/02/1971 avverso l'ordinanza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Nicola Di Palma ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste che l'estorsione giudicata con una delle sentenze indicate nell'istanza era stata commessa dal ricorrente in concorso con soggetto pacificamente appartenente al clan Di Domenico; ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, poiché ha posto in risalto la doppia preclusione determinata da un canto dall'essere la continuazione stata esclusa dal giudice di merito (con sentenza divenuta irrevocabile) e, dall'altro, dal costituire l'istanza in executivis mera riproposizione di altra precedentemente rigettata dalla stessa Corte, in funzione di giudice dell'esecuzione, muovendo dai corretto principio di diritto secondo cui «La pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia (Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011 , De Martino, Rv. 249913); rilevato che se è innegabile che, «In tema d'incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1, 1939del 05/10/216, dep. 2017, Rv. 269841), è altrettanto vero che il giudice dell'esecuzione ha chiarito, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che non poteva assumere carattere di novità la circostanza - documentata dalla difesa con allegazione della relativa sentenza - che il correo nell'estorsione fosse stato successivamente ritenuto intraneo al sodalizio mafioso, posto che tale accertamento non aveva la forza del giudicato, ma era state esclusivamente oggetto di dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia; ritenuto '9, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11035/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste che l'estorsione giudicata con una delle sentenze indicate nell'istanza era stata commessa dal ricorrente in concorso con soggetto pacificamente appartenente al clan Di Domenico; ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, poiché ha posto in risalto la doppia preclusione determinata da un canto dall'essere la continuazione stata esclusa dal giudice di merito (con sentenza divenuta irrevocabile) e, dall'altro, dal costituire l'istanza in executivis mera riproposizione di altra precedentemente rigettata dalla stessa Corte, in funzione di giudice dell'esecuzione, muovendo dai corretto principio di diritto secondo cui «La pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia (Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011 , De Martino, Rv. 249913); rilevato che se è innegabile che, «In tema d'incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1, 1939del 05/10/216, dep. 2017, Rv. 269841), è altrettanto vero che il giudice dell'esecuzione ha chiarito, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che non poteva assumere carattere di novità la circostanza - documentata dalla difesa con allegazione della relativa sentenza - che il correo nell'estorsione fosse stato successivamente ritenuto intraneo al sodalizio mafioso, posto che tale accertamento non aveva la forza del giudicato, ma era state esclusivamente oggetto di dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia; ritenuto '9, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali reato continuato organizzazione criminale reati connessi concorso materiale di reati revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Nicola Di Palma ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA NICOLA nato a CIMITILE il 23/02/1971 avverso l'ordinanza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Nicola Di Palma ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poste che l'estorsione giudicata con una delle sentenze indicate nell'istanza era stata commessa dal ricorrente in concorso con soggetto pacificamente appartenente al clan Di Domenico; ritenuto che l'ordinanza impugnata sfugge palesemente a censura, poiché ha posto in risalto la doppia preclusione determinata da un canto dall'essere la continuazione stata esclusa dal giudice di merito (con sentenza divenuta irrevocabile) e, dall'altro, dal costituire l'istanza in executivis mera riproposizione di altra precedentemente rigettata dalla stessa Corte, in funzione di giudice dell'esecuzione, muovendo dai corretto principio di diritto secondo cui «La pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia (Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011 , De Martino, Rv. 249913); rilevato che se è innegabile che, «In tema d'incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1, 1939del 05/10/216, dep. 2017, Rv. 269841), è altrettanto vero che il giudice dell'esecuzione ha chiarito, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che non poteva assumere carattere di novità la circostanza - documentata dalla difesa con allegazione della relativa sentenza - che il correo nell'estorsione fosse stato successivamente ritenuto intraneo al sodalizio mafioso, posto che tale accertamento non aveva la forza del giudicato, ma era state esclusivamente oggetto di dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia; ritenuto '9, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere es