Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility regarding continuity of crimes due to lack of mental unification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for continuity of crimes. The appellant argued that the trial judge ignored uniform case law regarding the identification of a single criminal design, yet the Court found the lower court's reasoning sound. The decision rests on the principle that continuity requires a unified mental intent, which was absent here as the offenses involved negligence rather than intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The continuity of crimes requires a unified criminal design based on common intent, and mere homogeneity of violations or temporal proximity is insufficient to establish a single volitional determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSI GIANLUCA nato a FIRENZE il 02/11/1974 avverso l'ordinanza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato cht"-\Frcorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l' istanza cii--fardu l, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, omettendo di considerare l'identità di reati cui attengono le condanne, relative a fQttispecie di guida in stato d'ebbrezza, oltre che il dato della contiguità temporale relativamente ristretto dei fatti (commessi dal 14 fennraio 2014 al 27 settembre 2017); ribadito che, secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali , e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); rilevato che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei principi espressi in sede di legittimità in materia e, segnatamente, quello secondo il quale l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); rilevato, invero, che nel provvedimento impugnato si sono evidenziati, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso e che la motivazione del Giudice dell'esecuzione si è mossa nell'alveo del principio espresso in sede di legittimità secondo cui «La continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva, e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali» (Sez. 3 n. 45941 del 01/10/2019, Kasa Danjel, Rv. 277269;
Sez. 4, n. 1285 del 25/11/2004, dep. 2005, Gentilini, RV. 230715), a fronte di un ricorso che non si è dato carico di indicare quale sarebbe l'elemento unificatore sotto il profilo psichico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023