Ordinanza — n. 11028/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMINO FRANCESCO nato a NAPOLI il 20/09/1970 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che due motivi di ricorso Cimmino Francesco deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 291 bis comma 1 D.P.R. n.43 del 23.01.1973, relativo alla detenzione di 380 grammi di tabacco lavorato di contrabbando, in particolare in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11028/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMINO FRANCESCO nato a NAPOLI il 20/09/1970 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che due motivi di ricorso Cimmino Francesco deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 291 bis comma 1 D.P.R. n.43 del 23.01.1973, relativo alla detenzione di 380 grammi di tabacco lavorato di contrabbando, in particolare in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla non occasionalità delle condotte, emergente dalle precedenti condanne del ricorrente per reati della stessa indole di quello in giudizio, peraltro ravvicinate tra loro nel tempo e che denotano una maggiore inclinazione alla commissione di reati di tal fatta;
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11.11.20