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Ordinanza — n. 11027/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11027/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO MARIANEVE nato a NAPOLI il 10/03/1972 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Graziano Marianeve deduce vizio della motivazione e violazione di norme processuali in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett c) D.P.R. 380 del 2011, contestato per aver costruito, quale proprietaria, opere edilizie senza permesso, in zona sottoposta a vincolo; in particolare la ricorrente si duoledaeL- violazione del divieto di utilizzabilità ai sensi dell'art. 63 cod.proc.pen., delle dichiarazioni rese in sede di indagine, prima dell'emersione degli indizi di reità, in cui dichiarava di essere la proprietaria del manufatto;

Regesto Legislator

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art. 63 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 11027/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, e comunque infondato in diritto. Rilevato che la sanzione di inutilizzabilità postuli che, a carico del soggetto sentito senza le garanzie previste per l'indagato o per l'imputato, risultino acquisiti prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, non rilevando, al riguardo, eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza false dichiarazioni senza giuramento prova della proprietà costruzioni non autorizzate oneri della licenza edilizia iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

Disposizioni normative citate

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art. 63 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO MARIANEVE nato a NAPOLI il 10/03/1972 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Graziano Marianeve deduce vizio della motivazione e violazione di norme processuali in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett c) D.P.R. 380 del 2011, contestato per aver costruito, quale proprietaria, opere edilizie senza permesso, in zona sottoposta a vincolo; in particolare la ricorrente si duoledaeL- violazione del divieto di utilizzabilità ai sensi dell'art. 63 cod.proc.pen., delle dichiarazioni rese in sede di indagine, prima dell'emersione degli indizi di reità, in cui dichiarava di essere la proprietaria del manufatto;

Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, e comunque infondato in diritto. Rilevato che la sanzione di inutilizzabilità postuli che, a carico del soggetto sentito senza le garanzie previste per l'indagato o per l'imputato, risultino acquisiti prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, non rilevando, al riguardo, eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre alla doglianza, già sollevata nei gradi di merito, il giudice di appello ha correttamente risposto che la proprietà dell'immobile è stata accertata in capo alla ricorrente in base alla prova indiziaria emersa nel corso del procedimento, dal fatto che la ricorrente ha la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile, era presente sul luogo, ha sottoscritto il verbale di sequestro e chiesto il dissequestro del bene. Ne segue quindi che la dichiarazione resa in sede di accertamento non è a fondamento della decisione;

Considerato che con memoria deduce motivi nuovi inammissibili perché inammissibile il motivo principale; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il