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Ordinanza — n. 11021/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11021/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Trombetta's appeal inadmissible because it concerned the application of generic mitigating circumstances, which were not properly raised during the second instance proceedings. The appellant argued that falsely attesting to income requirements for the Reddito di Cittadinanza should have prevented the denial of these mitigating factors, while the lower court found the alternative procedure neutral and insufficient for leniency. Consequently, the court ruled that the appeal violates procedural rules by introducing new substantive arguments regarding sentencing that were not examined at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be limited to legal errors; arguments regarding the application of mitigating circumstances not raised in the second instance are inadmissible as they concern the substantive evaluation of facts and sentencing discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances second instance procedure legal error limitation sentencing discretion inchiesta per falsità atti uso di false generalità esibizione di documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 18/08/1972 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Trombetta Giuseppe deduce relazione di legge vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 7 comma 1, L. 28.03.2019 n.26, per aver falsamente attestato il possesso dei requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza,7Nrticolare deducendpnessa concessione delle attenuanti generiche, 1 avendo fatto richiesta di ausilio al CAF nella redazione e presentazione dell'istanza in ordine al possesso dei requisiti ISEE ai fini della concessione del reddito di cittadinanza;

Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non dedotto in appello ed inerente al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Al riguardo, infatti, si osserva che il motivo di gravame dedotto in appello concerneva il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della sola scelta del rito alternativo quale elemento positivo da valorizzare per il riconoscimento delle attenuanti stesse; il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto che la sola scelta del rito alternativo costituisca un elemento di--sé-di per sé neutro ed improduttivo di quelle circostanze che rendono meritevole di attenuazione al trattamento sanzionatorio, non ravvisando neppure riguardo alla condotta post delictum elementi di positiva valutazione;

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11.11.