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Sentenza — n. 11015/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11015/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERENDA CARLO GIUSEPPE nato a TUGLIE il 07/04/1965 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Merenda Carlo Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per il reato di cui all'art. 44 Lett.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 133 c.p; Sentenza — n. 11015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) D.P.R. 380 del 2001, posto che il giudice non ha adeguatamente tenuto conto delle condotte di rimozione successive al reato e quindi degli ulteriori indici di cui all'art. 133 c.p.

Parole chiave

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comportamento abusivo risarcimento per atto illecito condotta colpevole reato di poca entità responsabilità scemata danneggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Merenda Carlo Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 c.p
380 del 2001, posto che il giudice non ha adeguatamente tenuto conto delle condotte di rimozione successive al reato e quindi degli ulteriori indici di cui all'art. 133 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERENDA CARLO GIUSEPPE nato a TUGLIE il 07/04/1965 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

RITENUTO IN FATTO

Merenda Carlo Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per il reato di cui all'art. 44 Lett.

b) D.P.R. 380 del 2001, posto che il giudice non ha adeguatamente tenuto conto delle condotte di rimozione successive al reato e quindi degli ulteriori indici di cui all'art. 133 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è senz'altro ammissibile, non essendo i motivi manifestamente infondati né ricorrendo alcun' altra delle cause di inammissibilità di cui agli artt. 591 e 606 co 3 cod.proc.pen. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto lajg1244 può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. u, n. 18891 del 27/01/2022, Rv283064).

E' dunque possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello, onde il reato è estinto per prescrizione, in quanto risalente al 05 aprile 2017.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 11