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Ordinanza — n. 11012/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11012/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11012/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCARO ANNA nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 24/06/1979 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Mascaro Anna deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 2 D.Igs. 74 del 2000, per essersi avvalsa di fatture relative ad operazioni inesistenti; in particolare la ricorrente rappresenta di essere subentrata come legale rappresentante della società solo nel 2010 e pertanto di non avrebbe partecipato alla pregressa attività criminosa, svoltasi negli anni precedenti 2007-2008, i cui dati fattuali sono stati traslati in seno all'accertamento concernente l'annualità del 2011, né alla contestazione concernente l'anno d'imposta 2011;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 D.Igs. 74 del 2000, per essersi avvalsa di fatture relative ad operazioni inesistenti; in particolare la ricorrente rappresenta di essere subentrata come legale rappresentante della società solo nel 2010 e pertanto di non avrebbe partecipato alla pregressa attività criminosa, svoltasi negli anni precedenti 2007-2008, i cui dati fattuali sono stati traslati in seno all'accertamento concernente l'annualità del 2011, né alla contestazione concernente l'anno d'imposta 2011;

Parole chiave

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responsabilità civile del consulente fiscale fatture fittizie omissione della contabilità complicità in sottrazione d'imposta frode fiscale imposta annuale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCARO ANNA nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 24/06/1979 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Mascaro Anna deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 2 D.Igs. 74 del 2000, per essersi avvalsa di fatture relative ad operazioni inesistenti; in particolare la ricorrente rappresenta di essere subentrata come legale rappresentante della società solo nel 2010 e pertanto di non avrebbe partecipato alla pregressa attività criminosa, svoltasi negli anni precedenti 2007-2008, i cui dati fattuali sono stati traslati in seno all'accertamento concernente l'annualità del 2011, né alla contestazione concernente l'anno d'imposta 2011;

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la condotta della ricorrente debba collocarsi nell'ambito di una più estesa operazione dove, alla società da essa rappresentata, se ne affiancavano altre presiedute da altri soggetti, la cui cooperazione aveva reso possibile l'evasione fiscale, con la conseguenza che la deduzione difensiva avrebbe dovuto vertere sulla assenza di qualsiasi contributo a tale più complessa operazione di evasione; in senso contrario a quanto dedotto dalla ricorrente, peraltro, depongono le dichiarazioni rese dall'amministratore dott.

Saporito Luigi Giovanni che, dopo aver evidenziato le anomalie e criticità del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2010, riferiva di aver appreso da Mascaro Anna e dal di lei fratello che in data 21/10/2010 era stata costituita una nuova società denominata BFM Legatoria srl i cui soci erano tutti appartenenti alla famiglia Mascaro e il cui obiettivo era, nelle more dell'esecuzione del sequestro, quello di proseguire l'attività della GMS s.r.l. che veniva così spogliata della parte più rilevante del proprio patrimonio; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R