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Ordinanza — n. 11007/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11007/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11007/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 10/10/1974 avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di CREMONAcl,ate-~e~-Parte" udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Posto che il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente Bevilacqua Massimo dall'Avvocato Macalli Stefania del Foro di Brescia, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11007/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico professioni giudiziarie diritto a un difensore ammissione all'avvocatura memoria illeggibile divieto di rappresentanza dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 10/10/1974 avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di CREMONAcl,ate-~e~-Parte" udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Posto che il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente Bevilacqua Massimo dall'Avvocato Macalli Stefania del Foro di Brescia, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione;

Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855;

Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2022 Il consigliere estensore Il President