Ordinanza — n. 10888/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENOSSA AURORA nato a CAGLIARI il 14/01/1999 DOBRE MIRCEA nato il 08/01/1986 avverso la sentenza del 19/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 1 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari del 21 settembre 2021, nei confronti di Aurora Benossa e Mircea Dobre, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Ritenuto che le doglianze difensive, in punto di prova della penale responsabilità, non sono consentite in sede di legittimità perché volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10888/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 628 cod. pen. Ritenuto che le doglianze difensive, in punto di prova della penale responsabilità, non sono consentite in sede di legittimità perché volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENOSSA AURORA nato a CAGLIARI il 14/01/1999 DOBRE MIRCEA nato il 08/01/1986 avverso la sentenza del 19/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 1 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari del 21 settembre 2021, nei confronti di Aurora Benossa e Mircea Dobre, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. Ritenuto che le doglianze difensive, in punto di prova della penale responsabilità, non sono consentite in sede di legittimità perché volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennai