Ordinanza — n. 10884/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDINI ALDO VINCENZO nato a ROMA il 17/05/1963 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, in data 16 febbraio 2018, nei confronti di Aldo Vincenzo Berardini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Considerato che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e di qualificazione giuridica, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione dei motivi di ricorso, delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10884/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 648-bis cod. pen. Considerato che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e di qualificazione giuridica, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione dei motivi di ricorso, delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERARDINI ALDO VINCENZO nato a ROMA il 17/05/1963 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi, in data 16 febbraio 2018, nei confronti di Aldo Vincenzo Berardini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Considerato che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e di qualificazione giuridica, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione dei motivi di ricorso, delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio 2023