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Ordinanza — n. 10883/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10883/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10883/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONNELLA CINZIA nato a ROMA il 06/06/1965 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14 giugno 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, in data 23 settembre 2016, nei confronti di Simona Papi e Cinzia Gonnella, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Papi per il reato ascrittole sub B) ex art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando la condanna alla pena ritenuta di giustizia per la Gonnella in relazione allo stesso reato. Ritenuto che il primo motivo dell'unica ricorrente Gonnella, in punto di mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al secondo comma della norma incriminatrice, implica una valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); il tribunale ha evidenziato ampiamente le ragioni per cui il bene in contestazione (una carta di credito) non possa considerarsi di speciale tenuità sotto il profilo economico, con argomentazioni condivise dalla corte territoriale a pag.3; considerato che il secondo motivo, inerente al riconoscimento della recidiva, è reiterativo, a fronte della precisa motivazione del giudice di primo grado, confermata in appello, circa la capacità a delinquere dell'imputata, rivelatasi di gravità crescente nel tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 10883/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando la condanna alla pena ritenuta di giustizia per la Gonnella in relazione allo stesso reato. Ritenuto che il primo motivo dell'unica ricorrente Gonnella, in punto di mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al secondo comma della norma incriminatrice, implica una valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); il tribunale ha evidenziato ampiamente le ragioni per cui il bene in contestazione (una carta di credito) non possa considerarsi di speciale tenuità sotto il profilo economico, con argomentazioni condivise dalla corte territoriale a pag.3; considerato che il secondo motivo, inerente al riconoscimento della recidiva, è reiterativo, a fronte della precisa motivazione del giudice di primo grado, confermata in appello, circa la capacità a delinquere dell'imputata, rivelatasi di gravità crescente nel tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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offesa al credito restituzione speciale cognizione del ricorso per cassazione revoca del credito al consumo credito contestato ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14 giugno 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, in data 23 settembre 2016, nei confronti di Simona Papi e Cinzia Gonnella, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Papi per il reato ascrittole sub B) ex art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONNELLA CINZIA nato a ROMA il 06/06/1965 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14 giugno 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, in data 23 settembre 2016, nei confronti di Simona Papi e Cinzia Gonnella, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Papi per il reato ascrittole sub B) ex art. 648 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando la condanna alla pena ritenuta di giustizia per la Gonnella in relazione allo stesso reato. Ritenuto che il primo motivo dell'unica ricorrente Gonnella, in punto di mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al secondo comma della norma incriminatrice, implica una valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); il tribunale ha evidenziato ampiamente le ragioni per cui il bene in contestazione (una carta di credito) non possa considerarsi di speciale tenuità sotto il profilo economico, con argomentazioni condivise dalla corte territoriale a pag.3; considerato che il secondo motivo, inerente al riconoscimento della recidiva, è reiterativo, a fronte della precisa motivazione del giudice di primo grado, confermata in appello, circa la capacità a delinquere dell'imputata, rivelatasi di gravità crescente nel tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gen