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Ordinanza — n. 10880/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10880/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMARASHVILI NUKRI nato il 28/06/1984 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; ,• La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale dì Torre Annunziata, in data 25 novembre 2016, nei confronti dì Nukri Tamarashvili, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della norma di cui all'art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, è manifestamente infondato in quanto la violazione della norma processuale lamentata è palesemente smentita dagli atti processuali (ed invero, è presente agli atti la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore, tramite posta elettronica certificata, in data 12 aprile 2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10880/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 110 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della norma di cui all'art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, è manifestamente infondato in quanto la violazione della norma processuale lamentata è palesemente smentita dagli atti processuali (ed invero, è presente agli atti la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore, tramite posta elettronica certificata, in data 12 aprile 2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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partecipazione al reato prova del dolo tentata rapina corresponsabilità della vittima luogo del reato circostanza aggravante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMARASHVILI NUKRI nato il 28/06/1984 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; ,•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale dì Torre Annunziata, in data 25 novembre 2016, nei confronti dì Nukri Tamarashvili, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della norma di cui all'art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, è manifestamente infondato in quanto la violazione della norma processuale lamentata è palesemente smentita dagli atti processuali (ed invero, è presente agli atti la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore, tramite posta elettronica certificata, in data 12 aprile 2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio 20