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Ordinanza — n. 10877/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10877/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10877/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO MARIA nato a NAPOLI il 11/03/1986 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; neir. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 1 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 9 gennaio 2020, nei confronti di Maria Finizio, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione, si è riferita alla capacità a delinquere della rea, desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10877/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 1 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 9 gennaio 2020, nei confronti di Maria Finizio, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione, si è riferita alla capacità a delinquere della rea, desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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altri reati porto abusivo di armi infrazione qualificata infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali reati contro il patrimonio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO MARIA nato a NAPOLI il 11/03/1986 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; neir.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 1 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 9 gennaio 2020, nei confronti di Maria Finizio, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione, si è riferita alla capacità a delinquere della rea, desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 genn