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Ordinanza — n. 10875/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specificity and attempting new fact-finding review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10875/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppina Seaglimbeni inadmissible regarding her conviction for the crime of art. 648-bis cod. pen. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and sentencing, but the court found her arguments lacked specificity and sought to prefigure a new trial rather than challenge existing findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation regarding the assessment of evidence and sentencing is inadmissible if it lacks specificity and aims to prefigure a new examination of probative sources or an alternative reconstruction of facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity new fact-finding review sentencing review limitation Court of Cassazione jurisdiction inchiesta per sottrazione d'imposta contenzioso tributario ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 648-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
250362) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGLIMBENI GIUSEPPINA nato a TAORMINA il 31/05/1986 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 13 maggio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina, in data 23 novembre 2021, nei confronti di Giuseppina Seaglimbeni, ha rideterminato la pena, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, confermando il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e di valutazione delle prove, non è consentito in sede di legittimità perché privo di specificità e volto a prefigurare un nuovo esame delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, a pag. 3 della sentenza impugnata sono indicate gli elementi decisivi ai fini della condanna, incentrati sugli accertamenti di P.G.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dekricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio