Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specificity and attempting new fact-finding review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppina Seaglimbeni inadmissible regarding her conviction for the crime of art. 648-bis cod. pen. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and sentencing, but the court found her arguments lacked specificity and sought to prefigure a new trial rather than challenge existing findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation regarding the assessment of evidence and sentencing is inadmissible if it lacks specificity and aims to prefigure a new examination of probative sources or an alternative reconstruction of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGLIMBENI GIUSEPPINA nato a TAORMINA il 31/05/1986 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 13 maggio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina, in data 23 novembre 2021, nei confronti di Giuseppina Seaglimbeni, ha rideterminato la pena, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, confermando il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e di valutazione delle prove, non è consentito in sede di legittimità perché privo di specificità e volto a prefigurare un nuovo esame delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); in particolare, a pag. 3 della sentenza impugnata sono indicate gli elementi decisivi ai fini della condanna, incentrati sugli accertamenti di P.G.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dekricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio