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Ordinanza — n. 10871/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10871/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBA CHRISTIAN nato a CAGLIARI il 24/06/1981 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Oristano, in data 21 ottobre 2020, nei confronti di Christian Camba, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 3 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione del danno non esiguo in quanto non circoscrivibile al mero valore venale, dovendosi considerare anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli relativi all'attività di sostituzione del bene danneggiato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10871/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 635 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 3 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione del danno non esiguo in quanto non circoscrivibile al mero valore venale, dovendosi considerare anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli relativi all'attività di sostituzione del bene danneggiato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove dimostrazione di un danno irreparabile eccezione al diritto d’autore obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Oristano, in data 21 ottobre 2020, nei confronti di Christian Camba, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBA CHRISTIAN nato a CAGLIARI il 24/06/1981 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Oristano, in data 21 ottobre 2020, nei confronti di Christian Camba, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 3 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione del danno non esiguo in quanto non circoscrivibile al mero valore venale, dovendosi considerare anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli relativi all'attività di sostituzione del bene danneggiato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 genna