Ordinanza — n. 10866/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBAUDO SALVATORE nato a GRATTERI il 05/12/1959 avverso la sentenza del 19/07/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; Il Giudice di Pace di Termini Imerese, con sentenza del 19 luglio 2022, ha condannato Salvatore Ribaudo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 636 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di responsabilità con riguardo alla prova dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez, 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulle dichiarazioni confessorie dell'imputato circa la presenza delle proprie vacche nel fondo altrui nonché sulle dichiarazioni testimoniali della persona offesa relative all'inadeguatezza della recinzione del fondo dell'imputato e pag. 4 sul dolo eventuale, anche in ragione dell'abitualità dell'introduzioni degli animali nel fondo della p.o,); osservato, inoltre, che il ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 636 cod. pen; Ordinanza — n. 10866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 636 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di responsabilità con riguardo alla prova dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez, 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulle dichiarazioni confessorie dell'imputato circa la presenza delle proprie vacche nel fondo altrui nonché sulle dichiarazioni testimoniali della persona offesa relative all'inadeguatezza della recinzione del fondo dell'imputato e pag. 4 sul dolo eventuale, anche in ragione dell'abitualità dell'introduzioni degli animali nel fondo della p.o,); osservato, inoltre, che il ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBAUDO SALVATORE nato a GRATTERI il 05/12/1959 avverso la sentenza del 19/07/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Termini Imerese, con sentenza del 19 luglio 2022, ha condannato Salvatore Ribaudo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 636 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di responsabilità con riguardo alla prova dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez, 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulle dichiarazioni confessorie dell'imputato circa la presenza delle proprie vacche nel fondo altrui nonché sulle dichiarazioni testimoniali della persona offesa relative all'inadeguatezza della recinzione del fondo dell'imputato e pag. 4 sul dolo eventuale, anche in ragione dell'abitualità dell'introduzioni degli animali nel fondo della p.o,); osservato, inoltre, che il ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il