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Ordinanza — n. 10864/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10864/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/09/1977 DI DONATO CRISTIAN nato il 02/05/1990 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 aprile 2022, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 11 novembre 2021, che aveva condannato Saburri Christian e Di Donato Cristian alle pene ritenute di giustizia per i reati rispettivamente ascritti di rapina aggravata e furto aggravato. Considerato che i giudici di appello hanno chiarito, con argomentazioni congrue in fatto e prive di aporie logico-giuridiche, che a carico di ciascuno degli imputati non era configurabile un mero tentativo in quanto il Saburri, autore della rapina impropria, si era comunque appropriato delle bottiglie e si era allontanato dal supermercato sicchè tale reato era certamente consumato e che anche il Di Donato si era allontanato dal supermercato con le bottiglie, con la conseguenza che non poteva parlarsi certamente di un mero furto tentato; osservato, quanto al comune motivo relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p., che posto che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 25579101) correttamente è stata esclusa dai giudici territoriali detta circostanza attenuante, non potendosi ritenere che la somma di circa euro 200,00 possa essere considerata di valore economico modestissimo, come dedotto dai ricorrenti, dovendosi considerare, in ogni caso, l'intero ammontare del danno in ragione della condotta concorrente dei due imputati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 11 novembre 2021, che aveva condannato Saburri Christian e Di Donato Cristian alle pene ritenute di giustizia per i reati rispettivamente ascritti di rapina aggravata e furto aggravato. Considerato che i giudici di appello hanno chiarito, con argomentazioni congrue in fatto e prive di aporie logico-giuridiche, che a carico di ciascuno degli imputati non era configurabile un mero tentativo in quanto il Saburri, autore della rapina impropria, si era comunque appropriato delle bottiglie e si era allontanato dal supermercato sicchè tale reato era certamente consumato e che anche il Di Donato si era allontanato dal supermercato con le bottiglie, con la conseguenza che non poteva parlarsi certamente di un mero furto tentato; osservato, quanto al comune motivo relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p., che posto che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 25579101) correttamente è stata esclusa dai giudici territoriali detta circostanza attenuante, non potendosi ritenere che la somma di circa euro 200,00 possa essere considerata di valore economico modestissimo, come dedotto dai ricorrenti, dovendosi considerare, in ogni caso, l'intero ammontare del danno in ragione della condotta concorrente dei due imputati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina momento del reato reato di pirateria della strada reato flagrante altri reati prove acquisite tramite sorveglianza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/09/1977 DI DONATO CRISTIAN nato il 02/05/1990 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 aprile 2022, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 11 novembre 2021, che aveva condannato Saburri Christian e Di Donato Cristian alle pene ritenute di giustizia per i reati rispettivamente ascritti di rapina aggravata e furto aggravato. Considerato che i giudici di appello hanno chiarito, con argomentazioni congrue in fatto e prive di aporie logico-giuridiche, che a carico di ciascuno degli imputati non era configurabile un mero tentativo in quanto il Saburri, autore della rapina impropria, si era comunque appropriato delle bottiglie e si era allontanato dal supermercato sicchè tale reato era certamente consumato e che anche il Di Donato si era allontanato dal supermercato con le bottiglie, con la conseguenza che non poteva parlarsi certamente di un mero furto tentato; osservato, quanto al comune motivo relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p., che posto che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 25579101) correttamente è stata esclusa dai giudici territoriali detta circostanza attenuante, non potendosi ritenere che la somma di circa euro 200,00 possa essere considerata di valore economico modestissimo, come dedotto dai ricorrenti, dovendosi considerare, in ogni caso, l'intero ammontare del danno in ragione della condotta concorrente dei due imputati; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pr-