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Ordinanza — n. 10862/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10862/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATO PAOLO nato a NAPOLI il 07/06/1997 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 7 aprile 2021, che aveva ritenuto De Mato Paolo per il reato di estorsione aggravata e in continuata rideterminava il trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il primo motivo, relativo al riconoscimento della continuazione interna, costituisce motivo nuovo non dedotto in appello ed anche ad ammetterne la rilevabilità della questione in qualunque stato e grado del giudizio, come prospettato dal ricorrente con memoria inviata a mezzo PEC in data 27/12/2022 è da ritenere manifestamente infondato in quanto la corte di appello, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, ha ricostruito i vari fatti estorsivi imputabili al ricorrente espressivi di un medesimo disegno criminoso, mentre il ricorrente sostanzialmente mira, con il proposto motivo, ad una rivalutazione in fatto delle condotte contestate, certamente preclusa in questa sede; considerato che motivo relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p. è manifestamente infondato in quanto la corte di appello ha adottato sul punto una motivazione più che adeguata, facendo applicazione del condivisibile principio per cui in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante nella richiesta ad un commerciante di denaro a fronte di protezione, dopo che il negozio era stato danneggiato varie volte, in un quartiere ad alta densità mafiosa). (Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019 Ud. (dep. 17/05/2019 ) Rv. 276115 - 01); osservato che tutte le ulteriori censure (relative alla mancata applicazione dell'art. 114 c.p.; al riconoscimento della circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione dell' aumento operato ex art. 63 comma 4 c.p.) sono all' evidenza meramente reiterative di profili già disattesi della corte di appello con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie ( ff.10-12), dovendosi rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud. (dep. 14/10/2019) Rv. 277710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 114 c.p, art. 63 comma 4 c.p; Ordinanza — n. 10862/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo, relativo al riconoscimento della continuazione interna, costituisce motivo nuovo non dedotto in appello ed anche ad ammetterne la rilevabilità della questione in qualunque stato e grado del giudizio, come prospettato dal ricorrente con memoria inviata a mezzo PEC in data 27/12/2022 è da ritenere manifestamente infondato in quanto la corte di appello, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, ha ricostruito i vari fatti estorsivi imputabili al ricorrente espressivi di un medesimo disegno criminoso, mentre il ricorrente sostanzialmente mira, con il proposto motivo, ad una rivalutazione in fatto delle condotte contestate, certamente preclusa in questa sede; considerato che motivo relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p. è manifestamente infondato in quanto la corte di appello ha adottato sul punto una motivazione più che adeguata, facendo applicazione del condivisibile principio per cui in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante nella richiesta ad un commerciante di denaro a fronte di protezione, dopo che il negozio era stato danneggiato varie volte, in un quartiere ad alta densità mafiosa). (Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019 Ud. (dep. 17/05/2019 ) Rv. 276115 - 01); osservato che tutte le ulteriori censure (relative alla mancata applicazione dell'art. 114 c.p.; al riconoscimento della circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione dell' aumento operato ex art. 63 comma 4 c.p.) sono all' evidenza meramente reiterative di profili già disattesi della corte di appello con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie ( ff.10-12), dovendosi rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud. (dep. 14/10/2019) Rv. 277710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
pluralità di motivazioni reiterazione di reati penali criminalità persistente concorso materiale di reati guida recidiva in stato di ebbrezza infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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art. 114 c.p
276115 - 01); osservato che tutte le ulteriori censure (relative alla mancata applicazione dell'art. 114 c.p.; al riconoscimento della circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione dell' aumento operato ex art.
art. 63 comma 4 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATO PAOLO nato a NAPOLI il 07/06/1997 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 11 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 7 aprile 2021, che aveva ritenuto De Mato Paolo per il reato di estorsione aggravata e in continuata rideterminava il trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il primo motivo, relativo al riconoscimento della continuazione interna, costituisce motivo nuovo non dedotto in appello ed anche ad ammetterne la rilevabilità della questione in qualunque stato e grado del giudizio, come prospettato dal ricorrente con memoria inviata a mezzo PEC in data 27/12/2022 è da ritenere manifestamente infondato in quanto la corte di appello, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, ha ricostruito i vari fatti estorsivi imputabili al ricorrente espressivi di un medesimo disegno criminoso, mentre il ricorrente sostanzialmente mira, con il proposto motivo, ad una rivalutazione in fatto delle condotte contestate, certamente preclusa in questa sede; considerato che motivo relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p. è manifestamente infondato in quanto la corte di appello ha adottato sul punto una motivazione più che adeguata, facendo applicazione del condivisibile principio per cui in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante nella richiesta ad un commerciante di denaro a fronte di protezione, dopo che il negozio era stato danneggiato varie volte, in un quartiere ad alta densità mafiosa). (Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019 Ud. (dep. 17/05/2019 ) Rv. 276115 - 01); osservato che tutte le ulteriori censure (relative alla mancata applicazione dell'art. 114 c.p.; al riconoscimento della circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione dell' aumento operato ex art. 63 comma 4 c.p.) sono all' evidenza meramente reiterative di profili già disattesi della corte di appello con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie ( ff.10-12), dovendosi rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud. (dep. 14/10/2019) Rv. 277710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d