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Ordinanza — n. 10860/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific evidence regarding economic capacity for conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10860/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant failed to provide specific evidence proving his economic capacity to satisfy the compensation condition for a suspended sentence. The defense argued for a review of the conditional suspension based on Article 165 of the Penal Code, but the court found the arguments lacked specificity and concrete proof. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 165 cod. pen.; In proceedings regarding conditional sentence suspension subject to compensation, the burden lies on the accused to provide specific and concrete evidence demonstrating the ability to satisfy the imposed condition, as a general claim without such proof is manifestly unfounded.

Parole chiave

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conditional sentence suspension economic capacity evidence burden of proof on accused inadmissible appeal compensation condition appropriazione indebita impiego illecito di valori patrimoniali reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 165 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relativi all'art. 165 cod.
Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
art. 646 cod. pen
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 febbraio 2022, parzialmente riformando, in relazione alla sospensione condizionale della pena, la decisione del Tribunale di Mantova, in data 10 novembre 2020, nei confronti di Everardo Trazzi, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod.
art. 165 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relativi all'art. 165 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAZZI EVERARDO nato a POGGIO RUSCO il 11/10/1951 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 febbraio 2022, parzialmente riformando, in relazione alla sospensione condizionale della pena, la decisione del Tribunale di Mantova, in data 10 novembre 2020, nei confronti di Everardo Trazzi, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relativi all'art. 165 cod. pen., è privo di specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591); ma, nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; ritenuto, infine, quanto alla richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016 - Rv. 268139), situazione insussistente nel caso di specie, in quanto la suddetta parte si è limitata a presentare le proprie conclusioni;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali della parte civile. Così deciso, il