Ordinanza — n. 10858/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUHALI YASSINE nato il 05/02/1990 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia, in data 21 ottobre 2021, nei confronti di Yassine El Bouhali, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, primo e terzo comma, nn. 1 e 3- quater, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10858/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628, primo e terzo comma, nn. 1 e 3- quater, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUHALI YASSINE nato il 05/02/1990 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia, in data 21 ottobre 2021, nei confronti di Yassine El Bouhali, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, primo e terzo comma, nn. 1 e 3- quater, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 7, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione, si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10