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Ordinanza — n. 10854/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to present an irrefutable alternative fact reconstruction regarding subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the high evidentiary threshold required to challenge the appellate court's finding of subjective intent. The appellant argued that the evidence did not exclude reasonable doubt, but the court held that under Italian criminal procedure, such doubts must be based on a complete and irrefutable reconstruction of facts, not merely plausible alternative hypotheses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; In criminal appeals, a violation of the 'beyond reasonable doubt' rule is admissible only if the appellant proposes an irrefutable fact reconstruction, not merely a plausible alternative hypothesis.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility reasonable doubt standard subjective intent proof irrefutable fact reconstruction procedural inadmissibility pentito risarcimento per atto illecito recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile
280027 - 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv.
Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C.
278237 e Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLO VINCENZO nato a CUTRO il 17/08/1974 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Brescia, in data 28 settembre 2017, nei confronti di Vincenzo Spagnolo, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237 e Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409), in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, è deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed impone al ricorrente, che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, ma, nel caso di specie, i dubbi prospettati non fanno riferimento ad elementi decisivi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e, di conseguenza, non emergono criticità motivazionali giustificative; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 g