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Ordinanza — n. 10851/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for attempting to re-evaluate evidence in legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of mitigating circumstances, but the court found these grounds insufficient for a legality review. The court ruled that the lower court correctly applied the law and that the appellant's arguments lacked specific procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 61, 62 cod. pen.: In a legality review, an appeal cannot request a re-evaluation of evidence or challenge the application of sentencing circumstances unless specific procedural errors are identified.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legality review limitations evidence re-evaluation prohibition sentencing circumstances application court costs and fines censura dell'apprezzamento delle prove revisione in materia penale revisione limitata

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 20 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo, in data 15 giugno 2021, nei confronti di Walter Pietro Modugno, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.
277758); considerato che il secondo e il terzo motivo, inerenti al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.
Art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
5 e 6 sulla posizione di maggior favore per le circostanze di luogo, idonee a schermare l'identità); osservato che il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 20 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo, in data 15 giugno 2021, nei confronti di Walter Pietro Modugno, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
250362) ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi
pen., sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, anche alla luce del consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia
269893 e Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv.
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODUGNO WALTER PIETRO nato a MILANO il 31/12/1963 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 20 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo, in data 15 giugno 2021, nei confronti di Walter Pietro Modugno, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranea al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato che il secondo e il terzo motivo, inerenti al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, anche alla luce del consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 e Sez. 2, Sentenza n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450), con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 5 e 6 sulla posizione di maggior favore per le circostanze di luogo, idonee a schermare l'identità); osservato che il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615), secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato (e, nel caso di specie, i giudici del merito hanno sottolineato il valore non irrisorio della somma, anche precisando la mancata restituzione); ritenuto che anche l'ultimo motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione, si è riferita alla gravità del reato);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec