Italian Court dismisses appeal on money laundering conviction due to lack of specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio De Rosa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly justify the money laundering conviction, but the court found this generic criticism insufficient without a specific logical or legal analysis of the contested arguments. The decision relied on the appellate court's detailed factual findings regarding the use of false license plates to obscure the illicit origin of the vehicle, confirming the legal qualification was correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if the grounds raised are not based on a specific and critical analysis of the reasoning contained in the contested decision, but rather constitute generic complaints devoid of logical or legal flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ANTONIO nato a NAPOLI il 11/06/1987 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell3 dicembre 202L, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il LO giugno 2014 che aveva condannato De Rosa Antonio alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648-bis cod. pen. (capo A) e 116 C.d.s. (capo B), lo ha assolto dal reato ascritto al capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si censura il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di riciclaggio, non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, contenute nel provvedimento impugnato; considerato che la Corte territoriale ha già evidenziato, a pagina 3, che per ostacolare la provenienza delittuosa del mezzo erano state utilizzate le targhe e il libretto di circolazione relativo ad un altro ciclomotore di proprietà dello stesso imputato, a conferma della correttezza della qualificazione giuridica del delitto contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis