Ordinanza — n. 10844/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENOVESE ALESSANDRO nato il 18/08/1973 STAVOLTA GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 16/06/1978 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 10844/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, anch'esso comune ai due prevenuti, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha correttamente argomentato sul riconoscimento dell'aggravante, evidenziando a pagina 4 della sentenza impugnata come il reato in esame fosse evocativo di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali gravanti sugli imputati, così da dimostrare l'assoluta indifferenza rispetto alle precedenti condanne; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENOVESE ALESSANDRO nato il 18/08/1973 STAVOLTA GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 16/06/1978 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, in data 15 giugno 2021, assolveva Genovese Alessandro dal reato di cui all'art. 75 D.Igs. 159/2011, confermando la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., e confermava la penale responsabilità di Stavolta Giuseppe, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, presentati nell'interesse di entrambi gli imputati, che contestano l'affermazione di penale responsabilità degli stessi per il delitto di ricettazione e ne invocano la derubricazione in quello di cui all'art. 712 cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente dedotto la colpevolezza degli imputati per la ricettazione dal rinvenimento nella loro disponibilità dei prodotti, della cui provenienza non hanno saputo offrire giustificazione, così escludendo la condotta colposa che caratterizza la contravvenzione invocata, giacché il dolo che deve coprire la consapevolezza circa la illecita provenienza del bene può assumere le vesti del dolo eventuale, che ricorre in ragione della natura della cosa ricevuta e delle modalità di custodia);
Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, anch'esso comune ai due prevenuti, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha correttamente argomentato sul riconoscimento dell'aggravante, evidenziando a pagina 4 della sentenza impugnata come il reato in esame fosse evocativo di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali gravanti sugli imputati, così da dimostrare l'assoluta indifferenza rispetto alle precedenti condanne; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.