Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10842/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints lacking specific legal grounds regarding attempted robbery charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated robbery and assault. The appellant argued for a different factual reading of evidence, but the court found these arguments to be mere complaints without specific legal violations. The decision relied on established jurisprudence that individuals who provide specific location details for a crime accept the risk of the offense escalating to a more serious form.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 110 c.p.; Art. 116 c.p.: The court establishes that providing specific location information for a crime constitutes indirect intent, accepting the risk of the offense escalating to a more serious form.

Parole chiave

Generato dall'IA
indirect intent robbery aggravation criminal conspiracy inadmissible appeal specific location knowledge tentato omicidio aggravato aggravamento della pena circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 c.p.
Art. 116 c.p.
art. 116 c.p
art. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GAETANO nato a NAPOLI il 20/01/1996 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 22 settembre 2021, che aveva condannato Cavaliere Gaetano alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in continuazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso nel reato diverso da quello voluto ex art. 116 c.p., è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese nella sentenza impugnata, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di appello a pagina 4, ove si è evidenziato che la vittima era stata aggredita già all'esterno dell'abitazione e che erano stati gli stessi aggressori a trascinarla in casa dopo avergli stretto al collo un filo di metallo, non assumendo alcuna rilevanza, al fine di una diversa ricostruzione dei fatti, la presenza di strumenti da scasso sulla persona dell'imputato; considerato che il ricorso è, comunque, manifestamente infondato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di concorso di persone nel reato, risponde, in ogni caso, ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734 - 01), e nel caso di specie lo stesso prevenuto aveva ammesso di conoscere la vittima e di aver fornito ai correi informazioni utili per commettere il reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat