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Ordinanza — n. 10841/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10841/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10841/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDDAVIDE ANTONIO nato a CERIGNOLA il 07/02/1971 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 14 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca, in data 19 novembre 2018, nei confronti di Reddavide Antonio, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., e lo assolveva dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione della legge penale nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità del prevenuto a titolo di concorso nel reato lui ascritto, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato gli elementi da cui emerge il coinvolgimento del Reddavide nella truffa, sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 485 cod. pen; Ordinanza — n. 10841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa spese di difesa recupero dei costi condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale spese d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 14 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca, in data 19 novembre 2018, nei confronti di Reddavide Antonio, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., e lo assolveva dal reato di cui all'art.
art. 485 cod. pen
pen., e lo assolveva dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDDAVIDE ANTONIO nato a CERIGNOLA il 07/02/1971 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 14 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca, in data 19 novembre 2018, nei confronti di Reddavide Antonio, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., e lo assolveva dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione della legge penale nella parte in cui è stata riconosciuta la responsabilità del prevenuto a titolo di concorso nel reato lui ascritto, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato gli elementi da cui emerge il coinvolgimento del Reddavide nella truffa, sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.