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Ordinanza — n. 10839/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10839/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHATE NORDINE nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 24 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 16 marzo 2021, nei confronti di Farhate Nordine, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per ciascuno dei reati lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato gli elementi emersi dall'istruttoria dai quali desumere la colpevolezza del prevenuto, sia per la ricettazione del rame, che per la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, in quanto trattasi di sostanze e oggetti rinvenuti in luoghi che erano nella sua disponibilità ed allo stesso prontamente accessibili, senza che il Farhate offrisse alcuna plausibile giustificazione circa tale possesso; ancorando quindi la decisione a dati di fatto obiettivi e non a supposizioni, congetture o indicazioni informative non utilizzabili.

Regesto Legislator

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artt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 10839/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente insufficienza di prove prove corroboranti verosimiglianza ricettazione difetto di prova del nesso causale

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod. pen
La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 24 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 16 marzo 2021, nei confronti di Farhate Nordine, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHATE NORDINE nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 24 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 16 marzo 2021, nei confronti di Farhate Nordine, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per ciascuno dei reati lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato gli elementi emersi dall'istruttoria dai quali desumere la colpevolezza del prevenuto, sia per la ricettazione del rame, che per la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, in quanto trattasi di sostanze e oggetti rinvenuti in luoghi che erano nella sua disponibilità ed allo stesso prontamente accessibili, senza che il Farhate offrisse alcuna plausibile giustificazione circa tale possesso; ancorando quindi la decisione a dati di fatto obiettivi e non a supposizioni, congetture o indicazioni informative non utilizzabili.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.