Cassation court dismisses appeal as it proposes facts outside the scope of the admissible review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for two crimes by suggesting an alternative factual reconstruction. The court rejected this because the proposed facts were not part of the admissible review and contradicted the reliable testimony already evaluated by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds proposed an alternative reconstruction of facts that falls outside the scope of the admissible review and contradicts the factual findings already adequately examined by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGLIOLA CIRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 24/01/1977 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 24 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Udine, in data 24 febbraio 2020, nei confronti di Fragliola Ciro, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 493-ter cod. pen. Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ha sottolineato come la colpevolezza del prevenuto per entrambi i reati contestati emergesse con tutta evidenza dal racconto reso dalla persona offesa, ritenuto attendibile, in quanto ampiamente riscontrato, così sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.