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Ordinanza — n. 10830/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10830/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILANO COSIMA nato a TARANTO il 11/10/1975 LABONIA ALESSANDRO nato a TARANTO il 05/02/1979 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 10830/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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alibi censura dell'apprezzamento delle prove scemata imputabilità permesso di promuovere un procedimento penale commisurazione della pena per rapina difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 12 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 23 ottobre 2020, nei confronti di Milano Cosima e Labonia Alessandro, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILANO COSIMA nato a TARANTO il 11/10/1975 LABONIA ALESSANDRO nato a TARANTO il 05/02/1979 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 12 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 23 ottobre 2020, nei confronti di Milano Cosima e Labonia Alessandro, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, che lamenta una violazione di legge in ordine alla prova di penale responsabilità degli stessi, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità; peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata;

Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti della Milano, risulta manifestamente infondata, in quanto il richiamo alla gravità del fatto consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.