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Ordinanza — n. 10829/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, upholding judicial discretion under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Tombion inadmissible, rejecting his claim that the reduced sentence was excessive. The appellate court had already mitigated the penalty based on the defendant's diminished capacity under the abbreviated trial procedure, which the Supreme Court found to be fully motivated and within judicial discretion. Consequently, the court ruled that a new assessment of sentence congruity is impermissible in cassation unless the penalty is significantly higher than the statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 56, 628 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the specific sentence falls within the discretion of the trial judge and is inadmissible for review in cassation unless the penalty is disproportionately high compared to the statutory range.

Parole chiave

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judicial discretion sentence congruity abbreviated trial diminished capacity cassation inadmissibility penal code provisions excessive penalty claim gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 26 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 12 giugno 2020, nei confronti di Tombion Antonio, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 56, 628 cod.
Art. 628 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMBION ANTONIO nato a PESCARA il 03/05/1964 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 26 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 12 giugno 2020, nei confronti di Tombion Antonio, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della diminuente prevista per il rito abbreviato. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano il vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta al prevenuto, reputata eccessiva, risultano manifestamente infondati, avendo i giudici di merito puntualmente argomentato sulla sanzione irrogata, peraltro minima, evidenziandone la congruità e l'impossibilità di ulteriore diminuzione, in ragione della negativa personalità del prevenuto e dei precedenti penali su questi gravanti;

Considerato, in ogni caso, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.