Ordinanza — n. 10828/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZLOTA MARIUS nato il 08/08/1989 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 4 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 10 marzo 2021, nei confronti di Zlota Marius, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che alle pagine 1 e 2 ha ampiamente individuato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10828/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZLOTA MARIUS nato il 08/08/1989 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 4 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 10 marzo 2021, nei confronti di Zlota Marius, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che alle pagine 1 e 2 ha ampiamente individuato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Considerato che la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice logicamente giustificato l'esclusione sulla base del valore non irrisorio del bene ricettato, elemento con tutta evidenza di per sé sufficiente ad escludere la particolare tenuità dell'offesa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.