Cassation court dismisses appeals against aggravated robbery convictions citing lack of new grounds and discretionary sentencing review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Fragapane and D'Arpa inadmissible, upholding their convictions for aggravated robbery. The appellants argued for mitigating circumstances and the release of seized funds, but the court found their arguments merely repetitive of issues already rejected by the lower courts. The decision rests on the principle that discretionary sentencing choices, such as equating rather than prevailing mitigating factors, are immune from cassation review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis c.p.; Art. 69 cod. pen.: Appeals against sentencing decisions based on the discretionary choice between equivalent or prevailing mitigating circumstances are inadmissible unless the reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRAGAPANE RAFFAELE SALVATORE nato a SANTA ELISABETTA il 17/10/1977 D'ARPA UMBERTO nato a PALERMO il 12/02/1967 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 marzo 2022, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Agrigento, pronunciata il 31 marzo 2021, che aveva condannato Fragapane Raffaele Salvatore e D' Arpa Umberto alle pene ritenute di giustizia per il reato di rapina aggravata; Ritenuto che i ricorsi di entrambi gli imputati devono essere ritenuti inammissibili in quanto le censure proposte sono meramente reiterative di questioni già disattese dai giudici di appello con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria; osservato, quanto al comune motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. con giudizio di prevalenza, che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.
U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto del "forte disvalore sociale e morale delle aggravanti contestate"; considerato, quanto alla questione relativa alla richiesta di dissequestro proposta dal solo Frangapane, che la corte di merito ha chiarito, con motivazione adeguata e priva di aporie logico giuridiche, le ragioni perché la stessa doveva essere disattesa in quanto risultava che le somme oggetto in sequestro costituivano i proventi della rapina de qua; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data