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Ordinanza — n. 10825/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific arguments against evidence evaluation and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of specific arguments regarding the evaluation of evidence and the sentencing criteria. The appellant merely reiterated general complaints about the conviction without addressing the logical coherence of the lower court's reasoning or providing reasons for the alleged illogicality. Consequently, the court upheld the second-instance judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specifically challenge the evaluation of evidence or the application of law, but merely reiterate general complaints without engaging with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal evaluation evidence lack specific arguments sentencing criteria reiteration grounds perseguimento penale per truffa favoreggiamento reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE LUCIANO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 04/01/1981 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 106-30226/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita con il primo motivo una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di censurare i criteri di attribuzione della responsabilità per il fatto riconosciuto nella duplice conformità "verticale" e denunzia violazione di legge sostanziale nella qualificazione illecita della ritenuta truffa, non confrontandosi con l'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo, con il quale si censura la dimensione sanzionatoria e la valorizzazione della recidiva è del pari manifestamente infondato e meramente reiterativo. 1.1.

Con i motivi di ricorso si stigmatizzano, dunque, i criteri atti a qualificare il fatto ricostruito in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della illogica o contraddittoria motivazione. Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità.

La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il peso svolto dal ricorrente nella induzione illecita del deceptus - la prospettazione difensiva non consente di percorrere ipotesi logicamente alternative. 1.2. Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, la sentenza di secondo grado spiega in maniera logica e coerente che solo grazie agli artifizi strategicamente utilizzati l'agente è riuscito a conseguire la ricarica sulla carta prepagata. 1.3. Inammissibile, per eccessiva genericità è pure il motivo di ricorso speso in tema di trattamento sanzionatorio, ivi compresa la doglianza in ordine alla ritenuta recidiva, che la difesa avrebbe voluto contenuto, con la esclusione del tratto pregiudicante.

La Corte ha motivato anche su tale specifico aspetto della dimensione sanzionatoria, valorizzando le modalità articolate della condotta ed l'ininterrotto vissuto criminale del ricorrente, sintomo di accresciuta pericolosità e più intenso grado di colpevolezza.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.