Ordinanza — n. 10824/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVA CARLO nato a ROMA il 22/01/1980 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO dì TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 17 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 24 gennaio 2019, nei confronti di Leva Carlo, in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale, nonché la totale assenza di motivazione, in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha ampiamente argomentato sul riconoscimento dell'aggravante, evidenziando a pagina 7 della sentenza impugnata come il reato in esame fosse evocativo di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali, peraltro per reati della stessa indole, così da dimostrare l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, ancor più se si considera la gravità del fatto contestato sotto il profilo delle modalità esecutive;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 493-ter cod. pen; Ordinanza — n. 10824/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVA CARLO nato a ROMA il 22/01/1980 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO dì TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 17 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 24 gennaio 2019, nei confronti di Leva Carlo, in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale, nonché la totale assenza di motivazione, in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha ampiamente argomentato sul riconoscimento dell'aggravante, evidenziando a pagina 7 della sentenza impugnata come il reato in esame fosse evocativo di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali, peraltro per reati della stessa indole, così da dimostrare l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, ancor più se si considera la gravità del fatto contestato sotto il profilo delle modalità esecutive;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.